La legge che regola il carcere a vita viola il diritto del condannato a non essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti e, quindi, dev’essere rivista perché contrario all’art 3 della Convenzione europea per i diritti umani. A stabilirlo è stata la Corte Europea dei Diritti Umani. La Corte europea per i diritti umani La CEDU è stata istituita nel 1959 ed è un organo giurisdizionale internazionale. Si badi che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo non fa parte dell'Unione europea. L’ergastolo in Italia Per ergastolo ostativo, nel nostro ordinamento, s’intende la pena che prevede la reclusione a vita, il c.d. “fine pena mai”. Questo si differenzia rispetto al normale ergastolo perché, se nel secondo caso il condannato ha diritto ad alcuni benefici, nel primo non è previsto alcun tipo di beneficio o di premio. La decisione sull’ergastolo In particolare, la Corte ha osservato che colui che viene condannato al carcere a vita (ergastolo ostativo) non ha diritto ad ottenere alcun beneficio. Egli, infatti, non può usufruire della riduzione della pena o di permessi d’uscita. L’unico modo che un condannato all’ergastolo ha di poter usufruire di determinati benefici è collaborare con la giustizia. Ciò, secondo la CEDU, porta ad un’equiparazione della mancanza di collaborazione a una presunzione irrefutabile di pericolosità per la società.
La Corte ha evidenziato che la scelta di collaborare non è sempre “libera” e che, quindi, «non si può presumere che ogni collaborazione con la giustizia implichi un vero pentimento e sia accompagnata dalla decisione di tagliare ogni legame con le associazioni per delinquere>>. Nella sentenza, inoltre, si afferma che privare un condannato di qualsiasi possibilità di riabilitazione viola la dignità umana, principio base su cui si fonda la convenzione europea dei diritti umani, Mentre tutta Italia discute della sentenza delle Sezioni Unite Penali del 30 maggio 2019, n. 15, con la quale la Corte ha evidenziato che <<integrano il reato di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990, le condotte di cessione, di vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico, a qualsiasi titolo, dei prodotti derivati dalla coltivazione della cannabis sativa L., salvo che tali prodotti siano in concreto privi di efficacia drogante>>, c’è un’altra sentenza che deve far riflettere. Il fattoSi tratta della sentenza n. 23787/19 della sez. III Penale della Corte di Cassazione con la quale si è affermata l’incapacità della condotta consistente nella coltivazione di una sola pianta di marijuana a ledere la salute pubblica. Nel caso analizzato, il Tribunale aveva condannato l’imputata per aver coltivato sul balcone della propria abitazione alcune piante di marijuana. A seguito della conferma della condanna in secondo grado, l’imputata ha proposto ricorso in cassazione. La decisione della corteLa Corte, partendo dal presupposto che all’imputata sono contestate la coltivazione e la detenzione a fini di spaccio della droga, ha ribadito che, ai fini della configurabilità del reato di coltivazione di stupefacenti, la mera coltivazione di una pianta non è sufficiente ad integrare la condotta tipica del reato menzionato. A tal fine, infatti, è necessario verificare se tale attività sia idonea a ledere la salute pubblica e a favorire la circolazione di droga sul mercato. Nel caso in esame, conclude la corte, la coltivazione l’attività di coltivazione è risultata abbastanza circoscritta. Quanto invece alla contestazione relativa all’illecita detenzione, dalle risultanze probatorie si evince che effettivamente la sostanza era finalizzata ad uso per scopo terapeutico.
La Corte di Cassazione ha dunque annullato con rinvio alla Corte d’Appello la sentenza impugnata. La legge 2 dicembre 2016 n. 242 stabilisce la liceità della coltivazione della Cannabis sativa L (la c.d. “Cannabis light”) per finalità espresse e tassative tra le quali non è prevista la commercializzazione dei prodotti di tale coltivazione costituiti dalle infiorescenze (marijuana) e dalla resina (hashish); pertanto, le condotte di detenzione e di cessione di tali derivati continuano ad essere sottoposte alla disciplina prevista dal d.P.R. n. 309/90, sempre che dette sostanze presentino un effetto drogante rilevabile (Cassazione penale, sezione VI, sentenza 17 dicembre 2018, n. 56737). Il fatto: sequestro di cannabis lightIl Tribunale del riesame, nel confermare il decreto del P.M. di convalida del sequestro probatorio, in relazione al reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, aggravato ai sensi dell’art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990, con riferimento alle sostanze stupefacenti (marijuana e hashish) rinvenute dalla polizia giudiziaria nei locali di un’impresa. Avverso tale ordinanza, la società proponeva ricorso per cassazione, sostenendo l’esclusione del caso di specie dell’ambito di applicazione del d.P.R. menzionato, in quanto le sostanze derivavano dalla coltivazione della c.d. “Cannabis Sativa” o “Cannabis light”, consentita ai sensi della L. 242/2016. L’impresa, in sostanza, deduceva l’assenza del fumus del reato ipotizzato. La decisione della Corte: legittimo il sequestro della cannabis lightLa Corte ha rigettato il ricorso per i motivi che si elencano di seguito.
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April 2022
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