STUDIO LEGALE PALUMBIERI
  • Studio
  • Blog
  • Storia
  • persone
  • Contatti

14/6/2019

Ergastolo, la decisione della Corte di Strasburgo

Comments

Read Now
 
Picture
La legge che regola il carcere a vita viola il diritto del condannato a non essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti e, quindi, dev’essere rivista perché contrario all’art 3 della Convenzione europea per i diritti umani. A stabilirlo è stata la Corte Europea dei Diritti Umani.

La Corte europea per i diritti umani

La CEDU è stata istituita nel 1959 ed è un organo giurisdizionale internazionale. Si badi che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo non fa parte dell'Unione europea. 

L’ergastolo in Italia

Per ergastolo ostativo, nel nostro ordinamento, s’intende la pena che prevede la reclusione a vita, il c.d. “fine pena mai”. Questo si differenzia rispetto al normale ergastolo perché, se nel secondo caso il condannato ha diritto ad alcuni benefici, nel primo non è previsto alcun tipo di beneficio o di premio.

La decisione sull’ergastolo

In particolare, la Corte ha osservato che colui che viene condannato al carcere a vita (ergastolo ostativo) non ha diritto ad ottenere alcun beneficio. Egli, infatti, non può usufruire della riduzione della pena o di permessi d’uscita. L’unico modo che un condannato all’ergastolo ha di poter usufruire di determinati benefici è collaborare con la giustizia. Ciò, secondo la CEDU, porta ad un’equiparazione della mancanza di collaborazione a una presunzione irrefutabile di pericolosità per la società.
La Corte ha evidenziato che la scelta di collaborare non è sempre “libera” e che, quindi, «non si può presumere che ogni collaborazione con la giustizia implichi un vero pentimento e sia accompagnata dalla decisione di tagliare ogni legame con le associazioni per delinquere>>.
Nella sentenza, inoltre, si afferma che privare un condannato di qualsiasi possibilità di riabilitazione viola la dignità umana, principio base su cui si fonda la convenzione europea dei diritti umani,

Share

Comments

31/5/2019

Una pianta di marijuana in casa? Non è reato

Comments

Read Now
 
Picture
Mentre tutta Italia discute della sentenza delle Sezioni Unite Penali del 30 maggio 2019, n. 15, con la quale la Corte ha evidenziato che <<integrano il reato di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990, le condotte di cessione, di vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico, a qualsiasi titolo, dei prodotti derivati dalla coltivazione della cannabis sativa L., salvo che tali prodotti siano in concreto privi di efficacia drogante>>, c’è un’altra sentenza che deve far riflettere.

Il fatto

Si tratta della sentenza n. 23787/19 della sez. III Penale della Corte di Cassazione con la quale si è affermata l’incapacità della condotta consistente nella coltivazione di una sola pianta di marijuana a ledere la salute pubblica.
Nel caso analizzato, il Tribunale aveva condannato l’imputata per aver coltivato sul balcone della propria abitazione alcune piante di marijuana. A seguito della conferma della condanna in secondo grado, l’imputata ha proposto ricorso in cassazione.

La decisione della corte

La Corte, partendo dal presupposto che all’imputata sono contestate la coltivazione e la detenzione a fini di spaccio della droga, ha ribadito che, ai fini della configurabilità del reato di coltivazione di stupefacenti, la mera coltivazione di una pianta non è sufficiente ad integrare la condotta tipica del reato menzionato. A tal fine, infatti, è necessario verificare se tale attività sia idonea a ledere la salute pubblica e a favorire la circolazione di droga sul mercato. Nel caso in esame, conclude la corte, la coltivazione l’attività di coltivazione è risultata abbastanza circoscritta. Quanto invece alla contestazione relativa all’illecita detenzione, dalle risultanze probatorie si evince che effettivamente la sostanza era finalizzata ad uso per scopo terapeutico.
La Corte di Cassazione ha dunque annullato con rinvio alla Corte d’Appello la sentenza impugnata.

Share

Comments

28/12/2018

Cannabis light: legittimo il sequestro

Comments

Read Now
 
Cannabis light
Cannabis light
​La legge 2 dicembre 2016 n. 242 stabilisce la liceità della coltivazione della Cannabis sativa L (la c.d. “Cannabis light”) per finalità espresse e tassative tra le quali non è prevista la commercializzazione dei prodotti di tale coltivazione costituiti dalle infiorescenze (marijuana) e dalla resina (hashish); pertanto, le condotte di detenzione e di cessione di tali derivati continuano ad essere sottoposte alla disciplina prevista dal d.P.R. n. 309/90, sempre che dette sostanze presentino un effetto drogante rilevabile (Cassazione penale, sezione VI, sentenza 17 dicembre 2018, n. 56737).
Leggi anche: 
La differenza tra e-commerce e marketplace c’è, non ignorarla

Il fatto: sequestro di cannabis light

Il Tribunale del riesame, nel confermare il decreto del P.M. di convalida del sequestro probatorio, in relazione al reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, aggravato ai sensi dell’art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990, con riferimento alle sostanze stupefacenti (marijuana e hashish) rinvenute dalla polizia giudiziaria nei locali di un’impresa.
Avverso tale ordinanza, la società proponeva ricorso per cassazione, sostenendo l’esclusione del caso di specie dell’ambito di applicazione del d.P.R. menzionato, in quanto le sostanze derivavano dalla coltivazione della c.d. “Cannabis Sativa” o “Cannabis light”, consentita ai sensi della L. 242/2016. L’impresa, in sostanza, deduceva l’assenza del fumus del reato ipotizzato.
Leggi anche "Pubblicità ingannevole: il caso "Patasnella""

La decisione della Corte: legittimo il sequestro della cannabis light​

La Corte ha rigettato il ricorso per i motivi che si elencano di seguito.
  1. La Cannabis Sativa L o “cannabis light”, in quanto contenente il principio attivo Delta-9-THC, presenta, ai sensi dell'art. 14 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, natura di sostanza stupefacente. La Tabella II allegata a tale disposizione, infatti, nel prevedere la Cannabis tra le sostanze stupefacenti, nulle dice circa le sue possibili forme di presentazione (come nel caso della resina) o circa le differenti varianti (Sativa, indica, ecc.).
  2. La legge n. 242/2016, concernente la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa, ha consentito la coltivazione di canapa per uso agroindustriale, disciplinandone, però, le modalità e ponendo specifiche limitazioni agli impieghi della medesima.
  3. In particolare, l’art. 4, comma 5, della disposizione citata, specifica che, al fine di escludere la responsabilità dell’agricoltore, il livello complessivo di THC della coltivazione dev’essere contenuto tra lo 0,2% e lo 0,6%. Tale margine, però, è valido ad escludere profili di responsabilità nei confronti del solo agricoltore e non già degli altri operatori della filiera, nei confronti dei quali nulla è disposto.
  4. Non si può, allora, ritenere che la legge del 2016, nel promuovere la coltivazione della c.d. “Cannabis light”, abbia autorizzato la commercializzazione della marijuana e dell'hashish. Tale disposizione, infatti, mira a sostenere e a promuovere la coltivazione della canapa per gli usi specificamente disciplinati, tra i quali non figurano il commercio delle inflorescenze (marjuana) o della resina (hashish).
vuoi ricevere altre notizie come questa? Iscriviti alla nostra newsletter

Share

Comments
Details

    Categories

    All
    Diritto Alimentare
    Diritto Civile
    Diritto Dell'informatica
    Diritto Di Famiglia
    Diritto Penale
    Diritto Privacy
    Diritto Processuale Civile
    Diritto Tributario
    English
    Fashion Law
    Marchi E Brevetti
    Responsabilità Civile

    Archives

    April 2022
    January 2022
    November 2021
    September 2021
    May 2021
    March 2021
    November 2020
    September 2020
    June 2020
    April 2020
    March 2020
    February 2020
    January 2020
    December 2019
    October 2019
    August 2019
    July 2019
    June 2019
    May 2019
    April 2019
    March 2019
    December 2018
    October 2018
    September 2018
    July 2018
    June 2018
    May 2018
    April 2018
    March 2018
    February 2018
    January 2018
    December 2017
    November 2017
    October 2017
    September 2017
    August 2017
    July 2017
    June 2017
    May 2017
    April 2017
    March 2017


    RSS Feed



Pagine

Studio
Persone
Contatti
© COPYRIGHT 2016. ALL RIGHTS RESERVED.
Avv. Alfonso Palumbieri
​Partita I.V.A. 03827740725
Via Indipendenza, 22, 76121, Barletta (BT) 
Privacy Policy
Informativa cookies
Diritti art. 7
  • Studio
  • Blog
  • Storia
  • persone
  • Contatti