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28/12/2018

Cannabis light: legittimo il sequestro

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Cannabis light
Cannabis light
​La legge 2 dicembre 2016 n. 242 stabilisce la liceità della coltivazione della Cannabis sativa L (la c.d. “Cannabis light”) per finalità espresse e tassative tra le quali non è prevista la commercializzazione dei prodotti di tale coltivazione costituiti dalle infiorescenze (marijuana) e dalla resina (hashish); pertanto, le condotte di detenzione e di cessione di tali derivati continuano ad essere sottoposte alla disciplina prevista dal d.P.R. n. 309/90, sempre che dette sostanze presentino un effetto drogante rilevabile (Cassazione penale, sezione VI, sentenza 17 dicembre 2018, n. 56737).
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Il fatto: sequestro di cannabis light

Il Tribunale del riesame, nel confermare il decreto del P.M. di convalida del sequestro probatorio, in relazione al reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, aggravato ai sensi dell’art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990, con riferimento alle sostanze stupefacenti (marijuana e hashish) rinvenute dalla polizia giudiziaria nei locali di un’impresa.
Avverso tale ordinanza, la società proponeva ricorso per cassazione, sostenendo l’esclusione del caso di specie dell’ambito di applicazione del d.P.R. menzionato, in quanto le sostanze derivavano dalla coltivazione della c.d. “Cannabis Sativa” o “Cannabis light”, consentita ai sensi della L. 242/2016. L’impresa, in sostanza, deduceva l’assenza del fumus del reato ipotizzato.
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La decisione della Corte: legittimo il sequestro della cannabis light​

La Corte ha rigettato il ricorso per i motivi che si elencano di seguito.
  1. La Cannabis Sativa L o “cannabis light”, in quanto contenente il principio attivo Delta-9-THC, presenta, ai sensi dell'art. 14 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, natura di sostanza stupefacente. La Tabella II allegata a tale disposizione, infatti, nel prevedere la Cannabis tra le sostanze stupefacenti, nulle dice circa le sue possibili forme di presentazione (come nel caso della resina) o circa le differenti varianti (Sativa, indica, ecc.).
  2. La legge n. 242/2016, concernente la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa, ha consentito la coltivazione di canapa per uso agroindustriale, disciplinandone, però, le modalità e ponendo specifiche limitazioni agli impieghi della medesima.
  3. In particolare, l’art. 4, comma 5, della disposizione citata, specifica che, al fine di escludere la responsabilità dell’agricoltore, il livello complessivo di THC della coltivazione dev’essere contenuto tra lo 0,2% e lo 0,6%. Tale margine, però, è valido ad escludere profili di responsabilità nei confronti del solo agricoltore e non già degli altri operatori della filiera, nei confronti dei quali nulla è disposto.
  4. Non si può, allora, ritenere che la legge del 2016, nel promuovere la coltivazione della c.d. “Cannabis light”, abbia autorizzato la commercializzazione della marijuana e dell'hashish. Tale disposizione, infatti, mira a sostenere e a promuovere la coltivazione della canapa per gli usi specificamente disciplinati, tra i quali non figurano il commercio delle inflorescenze (marjuana) o della resina (hashish).
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