24/4/2019 PTT: la notifica in proprio degli Avvocati via PEC è inammissibile - Cassazione civile, Sez. trib., ord. n. 8560/2019Read NowLa Corte di Cassazione civile, Sez. trib., con ordinanza 27 marzo 2019, n. 8560, ha evidenziato che nell'ambito del processo tributario non è applicabile la notificazione telematica disciplinata dalla Legge 53 del 1994, concernente le notificazioni in proprio degli Avvocati.
Ecco un estratto della decisione: "la L. n. 53 del 1994, art. 1, secondo periodo, nel testo da ultimo risultante a seguito della modifica apportata dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 46, comma 1, lett. a), n. 2), convertito, con modificazioni, nella L. 11 agosto 2014, n. 114, dispone che, quando ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente della stessa norma, fatta eccezione per l'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine, "la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale può essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata". Si ricava, tuttavia, a contrario, dalla citata disposizione, avuto riguardo alla specialità delle disposizioni che regolano il processo tributario dinanzi alle commissioni tributarie provinciali e regionali, che detta forma di notifica, come di seguite disciplinata dalla citata L. n. 53 del 1994, art. 3 bis, come inserito dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16 quater, convertito, con modificazioni nella L. 7 dicembre 2012, n. 221, che ha abrogato la L. n. 53 del 1994, art. 3, comma 3 bis, non è ammessa per la notificazione degli atti in materia tributaria, se non espressamente disciplinata dalle specifiche relative disposizioni. La L. n. 53 del 1994, art. 3 bis, u.c., quale introdotto dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 46, comma 2, convertito in L. 11 agosto 2014, n., 114, in vigore dal 26 giugno 2014, stabilisce che sono escluse dalla disciplina dettata dalla suddetta L. n. 53 del 1994, art. 3 bis, commi 2 e 3, le notifiche relative al giudizio amministrativo, restando anche attraverso detta disposizione confermato che le norme tecniche per la notifica mediante posta elettronica certificata dettata per il processo civile non potessero trovare applicazione nel processo tributario, quale giudizio d'impugnazione sull'atto amministrativo tributario". Per quanto riguarda specificamente il processo tributario telematico, le relative disposizioni tecniche sono state adottate solo con D.M. 4 agosto 2015, per effetto del quale, in via spenmentale, il processo tributario telematico ha avuto attivazione in primis nelle regioni di Umbria e Toscana con decorrenza dal primo dicembre 2015, mentre, in virtù della successiva normativa regolamentare, per la Regione Campania il processo tributario telematico ha avuto attivazione dal 15 febbraio 2017. Ne consegue che nel 2011, anno in cui è stato proposto l'appello, la notifica a mezzo PEC dell'atto di appello da parte del difensore del contribuente deve essere intesa quale totalmente priva di effetto, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata". 23/4/2019 Assegno divorzile in caso di assenza reddito e difficoltà a vivere dignitosamente - Corte di Cassazione, ordinanza n. 10084/19Read NowLa Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 10084/19 ha confermato l’obbligo, sorgente in capo all'ex marito, di versare l'assegno divorzile. La decisione è stata presa sulla base dell'assenza di reddito e della difficoltà a procurarsi mezzi sufficienti per vivere dignitosamente. I criteri presi in considerazione sono stati: l’età, la mancanza di competenze professionali e la collocazione in un contesto territoriale caratterizzato da una grave crisi del mercato del lavoro.
18/4/2019 Dal mancato pagamento della tassa di rinnovo brevetti deriva decadenza anche se è stato incaricato un professionista - Cassazione, ordinanza 7496/2019Read NowLa Cassazione civile sez. I, con ordinanza del 15/03/2019, (ud. 06/12/2018, dep. 15/03/2019), n.7496, ha chiarito che:
L'impedimento che legittima la reintegrazione nei confronti dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ha carattere oggettivo e impersonale essendo riferito innanzitutto, al titolare del brevetto e alla sua organizzazione e, allorché sia stato incaricato un mandatario dell'incombente, al mandatario, al suo comportamento ed organizzazione, ma sempre mediato dal necessario controllo del suo operato da parte del titolare del brevetto. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 9715/19, ha chiarito che l'abbreviazione "c.p." deve essere intesa come l'acronimo di "ciascuna parte". La condanna riportante tale locuzione, dunque, deve intendersi riferita a "ciascuna parte", e, dunque, in tal caso, deve ritenersi disposta non un'unica liquidazione da ripartire tra le parti ma una liquidazione riferita a ciascuna di esse, singolarmente considerata.
Con la stessa decisione, peraltro, la Corte ha evidenziato che: la procedura di correzione di errore materiale è esperibile per rimediare all'omessa liquidazione delle spese processuali nel dispositivo della sentenza, qualora l'omissione non evidenzi un contrasto tra motivazione e dispositivo, ma solo una dimenticanza dell'estensore. |
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April 2022
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