13/5/2019 I bonifici non giustificati provenienti dall'estero? Sono indizio di ricavi in nero - Corte di Cassazione, sez. VI Civile - T, ordinanza n. 11810/19Read NowLa Corte di cassazione con l'ordinanza n 11810 del 6 maggio 2019 ha stabilito che i bonifici provenienti dall’estero sul conto corrente bancario del contribuente possono essere considerati ricavi in nere. Spetta, dunque, al contribuente giustificare quanto ricevuto.
Nel caso oggetto di decisione, il contribuente ha ricevuto bonifici provenienti dall'estero recanti la causale «investimenti». A seguito di contestazione da parte del Fisco, i giudici tributari di primo grado hanno evidenziato che spettava proprio a questi l’onere di dimostrare i ricavi in nero. La Corte di Cassazione, invece, ha evidenziato che «qualora l'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'amministrazione è soddisfatto, secondo il d.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente». In tal caso, dunque, spetta al contribuente dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria sono privi di rilevanza. 24/4/2019 PTT: la notifica in proprio degli Avvocati via PEC è inammissibile - Cassazione civile, Sez. trib., ord. n. 8560/2019Read NowLa Corte di Cassazione civile, Sez. trib., con ordinanza 27 marzo 2019, n. 8560, ha evidenziato che nell'ambito del processo tributario non è applicabile la notificazione telematica disciplinata dalla Legge 53 del 1994, concernente le notificazioni in proprio degli Avvocati.
Ecco un estratto della decisione: "la L. n. 53 del 1994, art. 1, secondo periodo, nel testo da ultimo risultante a seguito della modifica apportata dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 46, comma 1, lett. a), n. 2), convertito, con modificazioni, nella L. 11 agosto 2014, n. 114, dispone che, quando ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente della stessa norma, fatta eccezione per l'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine, "la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale può essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata". Si ricava, tuttavia, a contrario, dalla citata disposizione, avuto riguardo alla specialità delle disposizioni che regolano il processo tributario dinanzi alle commissioni tributarie provinciali e regionali, che detta forma di notifica, come di seguite disciplinata dalla citata L. n. 53 del 1994, art. 3 bis, come inserito dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16 quater, convertito, con modificazioni nella L. 7 dicembre 2012, n. 221, che ha abrogato la L. n. 53 del 1994, art. 3, comma 3 bis, non è ammessa per la notificazione degli atti in materia tributaria, se non espressamente disciplinata dalle specifiche relative disposizioni. La L. n. 53 del 1994, art. 3 bis, u.c., quale introdotto dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 46, comma 2, convertito in L. 11 agosto 2014, n., 114, in vigore dal 26 giugno 2014, stabilisce che sono escluse dalla disciplina dettata dalla suddetta L. n. 53 del 1994, art. 3 bis, commi 2 e 3, le notifiche relative al giudizio amministrativo, restando anche attraverso detta disposizione confermato che le norme tecniche per la notifica mediante posta elettronica certificata dettata per il processo civile non potessero trovare applicazione nel processo tributario, quale giudizio d'impugnazione sull'atto amministrativo tributario". Per quanto riguarda specificamente il processo tributario telematico, le relative disposizioni tecniche sono state adottate solo con D.M. 4 agosto 2015, per effetto del quale, in via spenmentale, il processo tributario telematico ha avuto attivazione in primis nelle regioni di Umbria e Toscana con decorrenza dal primo dicembre 2015, mentre, in virtù della successiva normativa regolamentare, per la Regione Campania il processo tributario telematico ha avuto attivazione dal 15 febbraio 2017. Ne consegue che nel 2011, anno in cui è stato proposto l'appello, la notifica a mezzo PEC dell'atto di appello da parte del difensore del contribuente deve essere intesa quale totalmente priva di effetto, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata". |
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April 2022
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