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30/4/2020

La competenza territoriale per violazione online del marchio

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Immagine su violazione online del marchio
La Corte di Cassazione, nell'individuare la competenza territoriale per violazione online del marchio, ha evidenziato che in materia di proprietà industriale le azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell'attore possono essere proposte anche dinanzi all'Autorità giudiziaria dotata di sezione specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi. Ora, nel caso di pubblicità via internet vi è un'evidente esigenza di delimitazione spaziale della condotta illecita. In tal caso, infatti, sussiste il rischio di creare una situazione di incertezza sul piano della individuazione del foro della contraffazione.

Violazione online del marchio: la competenza nella giurisprudenza europea

Nel fare riferimento alla giurisprudenza comunitaria sul punto, la Suprema Corte ha evidenziato che la Corte di giustizia ha rilevato che nel caso di lamentata violazione di un marchio nazionale registrato in uno Stato membro, la quale si attui proprio attraverso l'utilizzo di una parola chiave identica al detto marchio, quel che rileva è "l'avviamento, da parte dell'inserzionista, del processo tecnico finalizzato alla comparsa, in base a parametri predefiniti, dell'annuncio che detto inserzionista ha creato per la propria comunicazione commerciale (Corte giust. UE 19 aprile 2012, C-523/10).
Ciò posto, dunque, 
la competenza giurisdizionale, con riguardo alla detta fattispecie dell'uso di key-word eguale a un marchio registrato, si radica nello Stato membro del luogo di stabilimento dell'inserzionista. ​

Le conclusioni della Corte sulla competenza territoriale nella violazione online del marchio

La Corte di Cassazione ha, quindi, concluso che, ai fini dell'applicazione dell'art. 120 c.p.i., il riferimento al luogo di stabilimento del contenuto trova giustificazione in ciò: se la competenza si radica nell'avvio della condotta di inserzione dei dati nel circuito telematico, questa si attua, presuntivamente, nel luogo in cui l'impresa ha il centro principale degli affati, onde è necessario far riferimento proprio a dove detta impresa ha la propria sede.

Cassazione civile sez. VI, 27/02/2020, n.5309

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