Il Tribunale Roma sez. XVII, con decisione 23/12/2020, n.18545, ha stabilito che:
In merito alla ripartizione dell'onere probatorio, conformemente all'orientamento prevalente della Suprema Corte nella vigenza dell'abrogata disciplina di settore, l'attore che agisca per la declaratoria di decadenza di un marchio brevettato, e che ha l'onere di provare il non uso di quel marchio nell'intero territorio nazionale, può assolverlo anche in via indiretta e presuntiva, purchè con la prova di circostanze significative e concordanti idonee ad evidenziare tale non uso. Affinchè non ne risulti praticamente impossibile l'adempimento, tale onere probatorio deve essere inteso non già nel senso che debba fornirsi la concreta dimostrazione del fatto storico che nessun oggetto contraddistinto col marchio contestato sia stato prodotto o venduto in alcuna località del territorio nazionale, ma nel senso che, accertate particolari circostanze connesse alla vita del marchio, il mancato uso di questo possa essere desunto anche in via di presunzione, avuto pure riguardo alla possibilità che ha normalmente il suo titolare di contestare il valore presuntivo degli elementi dedotti dalla parte avversa (cfr. Cass. civ. n. 7970 del 28/03/2017). 8/3/2021 La 'royalty virtuale' e la liquidazione del danno da contraffazione di brevetto: Cassazione 02/03/2021, n.5666Read NowIn tema di proprietà industriale, il titolare del diritto di privativa leso può chiedere di essere ristorato del danno patito tenendo conto degli utili realizzati in violazione del diritto, vale a dire considerando il margine di profitto conseguito. In tale ambito, il criterio della "royalty virtuale" segna solo il limite inferiore del risarcimento del danno liquidato in via equitativa che però non può essere utilizzato a fronte dell'indicazione, da parte del danneggiato, di ulteriori e diversi ragionevoli criteri equitativi, il tutto nell'obiettivo di una piena riparazione del pregiudizio risentito dal titolare del diritto di proprietà intellettuale.
Cassazione civile sez. I, 02/03/2021, n.5666 |
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April 2022
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