Scopriamo insieme cosa c'è dietro il "bio" Ormai i prodotti biologici sono diventati parte integrante della nostra dieta e della nostra spesa quotidiana. Il mercato del biologico, infatti, vale, in Italia circa 2,14 miliardi di euro e il fatturato dei negozi bio raggiunge i 761 milioni di euro (dati ASSOBIO). Ma cosa si intende per “biologico”? Per trovare una prima definizione è necessario dare uno sguardo ai regolamenti emanati dall’Unione Europea. Nel 2007 è stato infatti diffuso il regolamento europeo n. 834/2007 che ha fornito la base per lo sviluppo sostenibile della produzione biologica. Questo documento definisce la “produzione biologica” come quel sistema globale di gestione dell’azienda agricola e di produzione agroalimentare basato su alcuni elementi fondamentali quali:
Il regolamento 834/2007 può essere suddiviso in due parti: da un lato la parte contenente specifiche norme per le fasi della filiera del biologico e, dall’altro, quella relativa all’etichettatura dei prodotti bio. Con “filiera del biologico” si intende indicare l’insieme di aziende che creano, distribuiscono e commercializzano il prodotto biologico. L’attenzione, quindi, è posta sia sulla produzione e commercializzazione degli alimenti biologici sia sul come questi vengono presentati al consumatore in etichetta o in pubblicità. 1) La produzione biologica Gli scopi della produzione biologica non si limitano alla commercializzazione del prodotto ma tendono a perseguire obiettivi e principi ben più importanti. In particolare, è necessario evidenziare che la produzione biologica mira a stabilire un sistema di gestione sostenibile per l’agricoltura che possa rispettare i cicli naturali, contribuire ad un alto livello di diversità biologica, assicurare un impiego responsabile delle risorse naturali e favorire il benessere degli animali. La produzione biologica, infatti, si basa sui seguenti principi:
2) L’etichettatura dei prodotti bio Come detto, il regolamento 834/2007 prevede anche norme circa l’etichettatura, la pubblicità e i documenti commerciali dei prodotti biologici. In particolare, i produttori possono validamente utilizzare termini quali “bio” e “eco” solo quando i prodotti rispettano i principi elencati sopra. In tal caso, inoltre, tali termini possono essere adoperati non solo in un determinato paese ma nell’intera Unione Europea e in qualsiasi lingua comunitaria. I termini “bio” e “eco” possono essere usati nei seguenti casi:
L’UE ha, inoltre, previsto la possibilità di utilizzare uno specifico logo comunitario indicante i prodotti di origine biologica: tale logo può essere utilizzato nell’etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti bio. Insieme al logo comunitario deve essere anche inserita un’indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole che compongono il prodottotramite le diciture:
La decisione arriva al termine dell'istruttoria sulla riduzione dei periodi di rinnovo da 30 a 28 giorni Dal mese di settembre 2016 la Wind Telecomunicazioni S.p.a. aveva modificato il periodo di rinnovo delle proprie offerte da 30 giorni a 4 settimane comunicando che gli addebiti sarebbero avvenuti ogni 8 settimane anziché ogni 60 giorni. Inoltre, la stessa società aveva previsto, a carico di coloro che avessero esercitato il diritto di recesso ai sensi dell’art. 70, comma 4, cod. comm. elettr.:
a) l’addebito in un’unica soluzione del saldo delle rate residue a scadere per il prodotto nel caso di offerte abbinate a prodotti in rateizzazione (telefono o tablet o mobile Wi-Fi); b) per le altre opzioni, il pagamento del corrispettivo previsto per il recupero del costo del modem e/o dell’apparato denominato “Google Chromecast” dovuti in caso di cessazione anticipata per la violazione dei vincoli di durata pari rispettivamente a 24 e 30 mesi. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è intervenuta e, a seguito dell'istruttoria, evidenziando la propria competenza a decidere della materia ai sensi dell’art. 27, comma 1 bis del Codice del consumo, ha ritenuto che la Wind, abbia sfruttato la propria posizione di supremazia per esercitare una pressione idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta e di comportamento del consumatore medio in relazione alla fruizione di servizi per i quali è stato richiesto, in corso di rapporto, un aumento di costo rispetto alla tariffa pattuita. L’Antitrust ha, quindi, irrogato a Wind una sanzione di 500.000 euro, per aver adottato pratiche commerciali scorrette in occasione della riduzione del periodo di rinnovo delle offerte di telefonia fissa sottoscritte dai propri clienti da 30 a 28 giorni. Qui il testo del provvedimento |
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April 2022
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