La decisione arriva al termine dell'istruttoria sulla riduzione dei periodi di rinnovo da 30 a 28 giorni Dal mese di settembre 2016 la Wind Telecomunicazioni S.p.a. aveva modificato il periodo di rinnovo delle proprie offerte da 30 giorni a 4 settimane comunicando che gli addebiti sarebbero avvenuti ogni 8 settimane anziché ogni 60 giorni. Inoltre, la stessa società aveva previsto, a carico di coloro che avessero esercitato il diritto di recesso ai sensi dell’art. 70, comma 4, cod. comm. elettr.:
a) l’addebito in un’unica soluzione del saldo delle rate residue a scadere per il prodotto nel caso di offerte abbinate a prodotti in rateizzazione (telefono o tablet o mobile Wi-Fi); b) per le altre opzioni, il pagamento del corrispettivo previsto per il recupero del costo del modem e/o dell’apparato denominato “Google Chromecast” dovuti in caso di cessazione anticipata per la violazione dei vincoli di durata pari rispettivamente a 24 e 30 mesi. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è intervenuta e, a seguito dell'istruttoria, evidenziando la propria competenza a decidere della materia ai sensi dell’art. 27, comma 1 bis del Codice del consumo, ha ritenuto che la Wind, abbia sfruttato la propria posizione di supremazia per esercitare una pressione idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta e di comportamento del consumatore medio in relazione alla fruizione di servizi per i quali è stato richiesto, in corso di rapporto, un aumento di costo rispetto alla tariffa pattuita. L’Antitrust ha, quindi, irrogato a Wind una sanzione di 500.000 euro, per aver adottato pratiche commerciali scorrette in occasione della riduzione del periodo di rinnovo delle offerte di telefonia fissa sottoscritte dai propri clienti da 30 a 28 giorni. Qui il testo del provvedimento |
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April 2022
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