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12/6/2019

TABELLE DI MILANO: IL RAPPORTO DI CONVIVENZA EQUIVALE A QUELLO MATRIMONIALE - ​CORTE DI CASSAZIONE, ORDINANZA N. 14746/19

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La Corte di Cassazione, nell'interpretare le tabelle di Milano, in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, ha statuito l’equiparazione tra convivenza more uxorio e convivenza coniugale fondata sul matrimonio (Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza n. 14746/19, depositata il 29 maggio).

Le tabelle di milano

La Corte in particolare, ha evidenziato che le tabelle di Milano costituiscono parametro per la valutazione equitativa del danno non patrimoniale alla persona. Una loro applicazione erronea configura, dunque, una violazione di legge censurabile in sede di legittimità. 
 
Per quanto in questa sede rilevante, inoltre, la Corte ha stabilito, per il risarcimento a favore della convivente del defunto, un importo «pari a circa la metà della misura minima prevista dalla corrispondente forbice tabellare, giustificando tale determinazione in ragione del ritenuto normale consolidamento dei rapporti di affetto e di condivisione, nell’ambito delle convivenza di fatto, “in tempi molto più ampi che nei legami affettivi tra i componenti di una coppia unita in matrimonio”». 

le motivazioni

In base a quanto deciso dalla Corte capitolina, la motivazione a contrario risulterebbe giustificata in modo esclusivo su una specifica discriminazione ontologica tra le convivenze di fatto e i rapporti coniugali fondati sul matrimonio e sarebbe lesiva degli stessi criteri adottati nelle c.d. "tabelle di Milano" utilizzate a fondamento della liquidazione operata, attesa l’espressa completa equiparazione (contenuta in dette tabelle) tra convivenze more uxorio e convivenze coniugali fondate sul matrimonio.

In conclusione, in tema di danno non patrimoniale, qualora il giudice, nel soddisfare esigenze di uniformità di trattamento su base nazionale, proceda alla liquidazione equitativa in applicazione delle "tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano, nell’effettuare la necessaria personalizzazione di esso, in base alle circostanze del caso concreto, può superare i limiti minimi e massimi degli ordinari parametri previsti da dette tabelle solo quando la specifica situazione presa in considerazione si caratterizzi per la presenza di circostanze di cui il parametro tabellare non possa aver già tenuto conto, in quanto elaborato in astratto in base all’oscillazione ipotizzabile in ragione delle diverse situazioni ordinariamente configurabili secondo l’id quod plerumque accidit, dando adeguatamente conto in motivazione di tali circostanze e di come esse siano state considerate.

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