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9/3/2020

Nome di dominio e marchio (Cassazione Civile, n. 4721/2020)

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Quella tra nome di dominio e marchio è una questione giuridica di assoluto rilievo. Basti pensare al titolare di un marchio registrato che scopre che lo stesso è stato utilizzato da terzi per la creazione di un sito web. E' quello che è accaduto alla AME SpA, proprietaria della nota testata giornalistica "Grazia", il cui marchio era stato utilizzato per la creazione del sito grazia.net. 

nome di dominio e marchio: primo grado e appello

In primo grado il Tribunale aveva ritenuto applicabile al caso di specie il principio di convalidazione di cui all'art. 28 del d.lgs. n. 30/2005 (Codice Proprietà Industriale). L'articolo menzionato così recita: «Il titolare di un marchio d'impresa anteriore ai sensi dell'articolo 12 e il titolare di un diritto di preuso che importi notorietà non puramente locale, i quali abbiano, durante 5 anni consecutivi, tollerato, essendone a conoscenza, l'uso di un marchio posteriore registrato uguale o simile, non possono domandare la dichiarazione di nullità del marchio posteriore né opporsi all'uso dello stesso per i prodotti o servizi in relazione ai quali il detto marchio è stato usato sulla base del proprio marchio anteriore o del proprio preuso, salvo il caso in cui il marchio posteriore sia stato domandato in mala fede. Il titolare del marchio posteriore non può opporsi all'uso di quello anteriore o alla continuazione del preuso». Il Giudice, dunque, aveva ritenuto legittimo l'utilizzo del nome di dominio.

Leggi anche: "Carattere distintivo del marchio e registrazione dei marchi anteriori

La Corte d'Appello, invece, riformava la sentenza di primo grado dichiarando che il marchio grazia.net di proprietà di GS non si era mai convalidato e che anche l'utilizzo del nome a dominio era illegittimo.

La decisione della suprema corte

La Corte di Cassazione, adita per violazione e falsa applicazione dell'articolo 28 c.p.i., ha evidenziato che "il domain name che riproduca o contenga il marchio altrui costituisce una contraffazione del marchio poiché permette di ricollegare l'attività a quella del titolare del marchio, sfruttando la notorietà del segno e traendone, quindi, un indebito vantaggio. Ne consegue che solo il titolare di un marchio registrato potrebbe legittimamente utilizzarlo sul proprio sito o come nome di dominio" (​Cassazione civile sez. I, 21/02/2020, n.4721).

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