Al momento dell’acquisto di un prodotto è buona abitudine leggere e verificare l’etichetta in ogni suo dettaglio. Chi è maggiormente interessato ai contenuti relativi alle caratteristiche nutrizionali di un alimento, tuttavia, porrà certamente maggiore attenzione alla dichiarazione nutrizionale.
Per poter comprenderne il contenuto è opportuno fare riferimento al regolamento 1169/2011 che ha, appunto, introdotto l’obbligo di inserimento della dichiarazione nutrizionale tra le informazioni obbligatorie in etichetta. Questa viene riportata in una tabella contenente una dichiarazione relativa al valore energetico e al contenuto in proteine, grassi, carboidrati, fibre alimentari, sodio, vitamine e sali minerali contenuti in un alimento. Cosa deve contenere la dichiarazione nutrizionale? All’interno della dichiarazione nutrizionale troviamo svariate informazioni il cui lessico e ordine viene puntualmente disciplinato dal regolamento. In particolare, devono esserci indicazioni circa: – energia (kJ, kcal), – grassi, – di cui acidi grassi saturi, – carboidrati, – di cui zuccheri, – fibre (su base volontaria), – proteine, – sale (inteso come sodio, di qualsiasi fonte, per 2,5). La presenza di questi elementi va indicata sulla base di 100g o 100ml di prodotto. Quali prodotti devono recare la dichiarazione nutrizionale? L’obbligo è applicabile ai prodotti alimentari destinati alla vendita al consumatore finale, alle collettività (bar, esercizi di ristorazione, ecc.) e preimballati. Sono esplicitamente esclusi:
Indicazioni facoltative Fino a questo momento abbiamo analizzato le indicazioni obbligatorie rientranti nella c.d. tabella nutrizionale. Ulteriori indicazioni nutrizionali, sulla salute o quelle relative alla riduzione di un rischio di malattia, tuttavia, possono essere aggiunte su base volontaria. Le indicazioni nutrizionali, in particolare, indicano l’esistenza di particolari proprietà nutrizionali benefiche, quelle sulla salute indicano la relazione tra una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e la salute e, infine, le indicazioni relative alla riduzione di u rischio di malattia indicano la connessione tra il consumo di una categoria di alimenti, di un alimento o di uno dei suoi componenti e la significativa riduzione di un fattore di rischio di insorgenza di una malattia. Perché queste indicazioni possano essere riportate in etichetta è necessario:
Due elementi da analizzare Riassumendo, quindi, nel momento in cui leggiamo un’etichetta è opportuno fare attenzione a due aspetti: la dichiarazione nutrizionale, riportata nella tabella, e le ulteriori indicazioni. Per informazioni sui claims (per esempio: “senza grassi”) ecco un mio post per Cucina Mancina http://www.cucinamancina.com/posts.php?id=867&titolo=attenzione-all-etichetta There are different requirements for importing food in EU so it is necessary to distinguish between food of non-animal origin, food of animal origin and composite products.
But before this, it is important to define what “food” is, according to the EU food law. The article 2 of Regulation n. 178/2002 defines it as “any substance or product, whether processed, partially processed or unprocessed, intended to be, or reasonably expected to be ingested by humans. ‘Food’ includes drink, chewing gum and any substance, including water, intentionally incorporated into the food during its manufacture, preparation or treatment”. The article 2 provides a list of what this definition shall not include: (a) feed; (b) live animals unless they are prepared for placing on the market for human consumption; (c) plants prior to harvesting; (d) medicinal products; (e) cosmetics; (f) tobacco and tobacco products; (g) narcotic or psychotropic substances; (h) residues and contaminants. General requirements Certain rules, including food hygiene requirements and food laws are laid down in Regulations n. 852/2004 and 178/2002. Article 11 of Reg. 178/2002 – Compliance or equivalence “Food and feed imported into the Community for placing on the market within the Community shall comply with the relevant requirements of food law or conditions recognised by the Community to be at least equivalent thereto or, where a specific agreement exists between the Community and the exporting country, with requirements contained therein”. This means that food imported into the EU shall comply with:
“If a food business operator considers or has reason to believe that a food which it has imported, produced, processed, manufactured or distributed is not in compliance with the food safety requirements, it shall immediately initiate procedures to withdraw the food in question from the market where the food has left the immediate control of that initial food business operator and inform the competent authorities thereof”. General food requirements The articles 3 to 6 of Regulation n. 852/2004 provide general food hygiene requirements. In particular, it contains:
When importing this kind of food the importer has to ensure compliance with the requirements of EU food law or with conditions recognised equivalent. In particular the importer has to consider that:
The Regulation n. 136/2004 and the Directive 97/78/EU provide the procedures for veterinary checks at Community border inspection posts on products imported from third countries. For example:
Tra le indicazioni obbligatorie di cui all'art. 9 del reg. 1169/2011 figura l'indicazione della quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti. Il regolamento 1169/2011 prescrive, all’art. 9, l’elenco delle indicazioni obbligatorie da inserire in etichetta.
Tra queste, la lettera d) contempla la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti. Tale indicazione, che corrisponde alla quantità dell’ingrediente o degli ingredienti al momento della loro utilizzazione, deve essere espressa in percentuale e deve figurare nella denominazione dell’alimento o immediatamente accanto ad essa, o nella lista degli ingredienti in rapporto con l’ingrediente o la categoria di ingredienti in questione. L’indicazione della quantità di ingredienti o categorie di ingredienti è richiesta quando questi: 1.figurano nella denominazione dell’alimento o, generalmente, sono associati a questa; 2.sono evidenziati nell’etichetta tramite parole, immagini o rappresentazioni grafiche; Entrambe le disposizioni appena citate non trovano applicazione nel caso di ingredienti o di categorie di ingredienti recanti l’indicazione «con edulcorante(i)» o «con zucchero(i) ed edulcorante(i)» quando la denominazione dell’alimento è accompagnata da tale indicazione, nonché nel caso di vitamine o di sali minerali aggiunti, quando tali sostanze devono essere oggetto di una dichiarazione nutrizionale. 3.sono essenziali per caratterizzare quel determinato alimento e distinguerlo dai prodotti con cui potrebbe essere confuso. Tale indicazione non è richiesta nel caso in cui la quantità dell’ingrediente o della categoria di ingredienti: 1.figuri nell’etichetta ai sensi delle disposizioni UE; 2.sia adoperato in piccole dosi come aromatizzante; 3.pur figurando nella denominazione dell’alimento non sia in grado di condizionare la scelta del consumatore; 4.sia determinato in modo preciso da specifiche disposizioni dell’Unione; 5.nei casi di prodotti ortofrutticoli o funghi utilizzati in proporzioni suscettibili di variare o in una miscela come ingredienti di un alimento, quando nessuno predomina in termini di peso sull’altro in modo significativo; 6.per le miscele di spezie o piante aromatiche, nessuna delle quali predomina in peso in modo significativo. |
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April 2022
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