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12/7/2018

L'indicazione in etichetta della quantità di taluni ingredienti

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Tra le indicazioni obbligatorie di cui all'art. 9 del reg. 1169/2011 figura l'indicazione della quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti.
di Elio Palumbieri
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Il regolamento 1169/2011 prescrive, all’art. 9, l’elenco delle indicazioni obbligatorie da inserire in etichetta.
Tra queste, la lettera d) contempla la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti.  Tale indicazione, che corrisponde alla quantità dell’ingrediente o degli ingredienti al momento della loro utilizzazione, deve essere espressa in percentuale e deve figurare nella denominazione dell’alimento o immediatamente accanto ad essa, o nella lista degli ingredienti in rapporto con l’ingrediente o la categoria di ingredienti in questione.
L’indicazione della quantità di ingredienti o categorie di ingredienti è richiesta quando questi:
1.figurano nella denominazione dell’alimento o, generalmente, sono associati a questa;
2.sono evidenziati nell’etichetta tramite parole, immagini o rappresentazioni grafiche;
Entrambe le disposizioni appena citate non trovano applicazione nel caso di ingredienti o di categorie di ingredienti recanti l’indicazione «con edulcorante(i)» o «con zucchero(i) ed edulcorante(i)» quando la denominazione dell’alimento è accompagnata da tale indicazione, nonché nel caso di vitamine o di sali minerali aggiunti, quando tali sostanze devono essere oggetto di una dichiarazione nutrizionale.
3.sono essenziali per caratterizzare quel determinato alimento e distinguerlo dai prodotti con cui potrebbe essere confuso.
Tale indicazione non è richiesta nel caso in cui la quantità dell’ingrediente o della categoria di ingredienti:
1.figuri nell’etichetta ai sensi delle disposizioni UE;
2.sia adoperato in piccole dosi come aromatizzante;
3.pur figurando nella denominazione dell’alimento non sia in grado di condizionare la scelta del consumatore;
4.sia determinato in modo preciso da specifiche disposizioni dell’Unione;
5.nei casi di prodotti ortofrutticoli o funghi utilizzati in proporzioni suscettibili di variare o in una miscela come ingredienti di un alimento, quando nessuno predomina in termini di peso sull’altro in modo significativo;
6.per le miscele di spezie o piante aromatiche, nessuna delle quali predomina in peso in modo significativo.

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