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Solfiti aggiunti? Ecco le norme per l’etichettatura dei vini

13/6/2018

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di Elio Palumbieri
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Le etichette costituiscono, senza dubbio, il modo principale che le aziende hanno per comunicare con i consumatori. Un veicolo fondamentale di informazioni che, nel corso del tempo, è stato anche soggetto e norme sempre più stringenti. Nel mondo del vino, in particolare, una corretta etichettatura non può che passare dall’indicazione dei c.d. solfiti.

Cosa sono i solfiti?
Con il termine “solfiti” si intende l’anidride solforosa aggiunta al vino. Questa, sotto forma di metabisolfito di potassio ha, infatti, un ruolo indispensabile: disinfetta e stabilizza il vino, inibendo l’azione dei microorganismi che potrebbero deteriorare il prodotto e agendo su alcuni enzimi che, sotto l’azione dell’ossigeno, generano un deterioramento delle caratteristiche organolettiche e, quindi, del sapore del vino. In alcuni casi alcuni ceppi di lieviti naturalmente presenti nel mosto possono produrre anidride solforosa durante la fermentazione alcolica ma, solitamente, questa viene aggiunta durante il processo di vinificazione.

Cosa dicono le norme?
In merito, il riferimento principale, come sempre avviene in materia di etichettatura, è il Reg. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Questo, all’art. 9(1) prevede l’obbligo di indicare in etichetta “…c) qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata”.
L’allegato II, in particolare, nell’elenco degli ingredienti o coadiuvanti tecnologici da indicare obbligatoriamente in etichetta, inserisce proprio l’anidride solforosa e i solfiti se in concentrazione superiore a 10 mg/kg o 10 mg/litro. Lo stesso, inoltre, precisa che in mancanza di un elenco degli ingredienti tale indicazione deve essere riportata con il termine “contiene” seguito dalla denominazione della sostanza o del prodotto.
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Cosa significa, quindi, “sena solfiti aggiunti”?
Tale indicazione può essere riportata sulle etichette di vino ma solo nel caso in cui il vino contenga solo solfiti formatisi naturalmente in seguito alla fermentazione e, comunque, in concentrazioni non superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro a patto, ovviamente, di non trarre in errore il consumatore.
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L’etichettatura d’origine di riso e grano

13/6/2018

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di Elio Palumbieri
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L’etichettatura d’origine è stata, ed è ancora, al centro di un dibattito acceso. Parliamo, in particolare, dell’obbligo di indicare in etichetta l’origine del riso e del grano duro per le paste di semola di grano duro, le cui norme sono state accolte con enorme favore da gran parte dei consumatori (circa l’80% degli italiani secondo indagini condotte dal MIPAAF) e, invece, con più di qualche perplessità da molti dei produttori, specie i più grandi.


Leggi l'articolo sul blog Retroattivamente.it
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Pubblicità comparativa nel settore alimentare

7/6/2018

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di Elio Palumbieri
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L'articolo per Studio Cataldi qui:
https://goo.gl/HG8DYS
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Dall'UE stop e piatti e posate di plastica

5/6/2018

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Presto il divieto di commercializzazione di prodotti di plastica monouso
di Elio Palumbieri
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L’UE vieterà presto i prodotti di plastica monouso come cotton fioc, stoviglie e cannucce.
Le norme rientrerebbero nell'ambito della strategia UE per ridurre i rifiuti plastici.

Gli elementi rilevanti della direttiva
I prodotti di plastica monouso, infatti, rappresentano il 70% dei rifiuti marini e inquinano spiagge e mari di tutta Europa. Il progetto di direttiva prevede l’obbligo per gli stati di raccogliere, entro il 2025, il 90% delle bottiglie di plastica monouso per bevande e vietare la vendita di cotton fioc, stoviglie, cannucce, agitatori per bevande e bastoncini in plastica per palloncini gonfiati con elio.
Questi gli elementi rilevanti del progetto di direttiva:
  • I contenitori per bevande in plastica saranno ammessi solo se i tappi e i coperchi restano attaccati al contenitore;
  • Gli Stati membri dovranno ridurre i contenitori per alimenti e tazze per bevande in plastica;
  • I produttori saranno dovranno coprire i costi di gestione e smaltimento dei rifiuti per palloncini e attrezzi da pesca in plastica;
  • Alcuni prodotti come le salviette umidificate e gli assorbenti igienici dovranno chiaramente indicare in etichetta l’impatto sull’ambiente.
 
Le nuove regole, quindi, introdurranno:
  • Il divieto di commercializzare determinati prodotti di plastica, nei casi in cui le alternative a questi siano facilmente disponibili ed economicamente accessibili;
  • Obiettivi di riduzione del consumo. Gli Stati membri avranno l’obbligo di ridurre l’uso di bicchieri e contenitori per alimenti in plastica anche tramite obiettivi nazionali di riduzione e impedendo la fornitura gratuita di prodotti monouso di plastica;
  • Obblighi per i produttori. I produttori dovranno contribuire alle spese di gestione e bonifica dei rifiuti e a quelli relativi all’introduzione di misure di sensibilizzazione per l’utilizzo consapevole di pacchetti e involucri, prodotti del tabacco con filtro, palloncini, borse di plastica, contenitori per alimenti, bicchieri.
  • Incentivi al settore industriale per lo sviluppo di alternative meno inquinanti;
  • Obiettivi di raccolta – entro il 2025 gli Stati membri dovranno raccogliere il 90% delle bottiglie di plastica monouso per bevande introducendo, ad esempio, sistemi di cauzione-deposito;
  • Prescrizioni di etichettatura – sono altresì previste specifiche prescrizioni in materia di etichettatura per determinati prodotti: dovrà essere chiara e standardizzata e dovrà indicare le modalità di smaltimento, il loro impatto negativo sull’ambiente e la presenza di plastica;
  • Misure di sensibilizzazione – gli Stati membri dovranno sensibilizzare i consumatori all’incidenza negativa della dispersione nell’ambiente dei prodotti e degli attrezzi da pesca in plastica, ai sistemi di riutilizzo disponibili e alle migliori prassi di gestione dei rifiuti per questi prodotti.
Con questa direttiva di prevede di evitare l’emissione di 3,4 milioni di tonnellate di CO2 equivalente e di scongiurare danni ambientali per un costo equivalente a 22 miliardi di euro entro il 2030.
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