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24/7/2019

SMS? Fanno prova in giudizio

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Con la sentenza n. 19155/2019 la prima sezione civile della Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso di un padre separato nei cui confronti era stato emesso un decreto ingiuntivo relativamente alle somme sostenute dalla ex coniuge per l’istruzione del figlio. 

il caso

Nel caso di specie gli sms erano stati utilizzati dalla madre del bimbo per provare  l'adesione del padre all'iscrizione del minore all'asilo nido nonché l’intenzione di sostenere la metà della retta dovuta.
Il padre, dunque, ricorrendo in Cassazione, ha sostenuto la carenza efficacia probatori degli sms, in quanto non idonei a provare sottoscrizione e numero di cellulare del soggetto che li aveva inviati e del soggetto che li aveva ricevuti.

La decisione della corte

La Corte ha, dunque, stabilito che:
In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c., il "disconoscimento" che fa perdere ad esse la qualità di prova, pur non soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 c.p.c, deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta, ma non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, comma 2, c.p.c., perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (fattispecie relativa alla valenza probatoria di alcuni sms).

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16/7/2019

Big data: le linee guida dei tre Garanti italiani

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Il Garante per la protezione dei dati personali ha annunciato, con comunicato stampa del 2 luglio, la sua alleanza con l’AGCM e l’AGCOM. Scopo è disciplinare il fenomeno dei big data garantendo una politica efficace a livello pubblico.

Big data: definizione

Con il termine big data si indica quella raccolta di dati così ampia da richiedere tecnologie e metodi di analisi specifici per estrapolare, gestire e processare le informazioni.
Nel 2000, Doug Laney, analista di settore, ha formulato la definizione delle tre V dei big data:
  • Volume (quantità dei dati);
  • Velocità (di scambio dei dati);
  • Varietà (di formato dei dati).

La cooperazione tra Autorità

La necessità di cooperare con le altre autorità deriva dall’importanza che i dati hanno assunto per l’ottimizzazione di processi e decisioni, per l’innovazione e il corretto funzionamento dei mercati.
A breve, il Garante Privacy renderà disponibile un documento elaborato a seguito delle audizioni svolti dalle tre Autorità. 

Le richieste al Governo e al Parlamento

Tra le principali novità, si chiede al Governo e al Parlamento:
  • di indagare circa la necessità di promuovere un idoneo quadro normativo che affronti la questione della effettiva trasparenza nell’uso delle informazioni personali;
  • rafforzare la cooperazione internazionale sul disegno della policy per il governo dei big data;
  • promuovere una policy unica e trasparente, riducendo le varie asimmetrie informative tra utenti e operatori digitali;
  • perseguire lo scopo di tutela del benessere del consumatore;
  • rafforzare i poteri di acquisizione delle informazioni da parte delle Autorità ed infine istituire un “coordinamento permanente” tra i tre Garanti.

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