Con la sentenza n. 19155/2019 la prima sezione civile della Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso di un padre separato nei cui confronti era stato emesso un decreto ingiuntivo relativamente alle somme sostenute dalla ex coniuge per l’istruzione del figlio. il casoNel caso di specie gli sms erano stati utilizzati dalla madre del bimbo per provare l'adesione del padre all'iscrizione del minore all'asilo nido nonché l’intenzione di sostenere la metà della retta dovuta. Il padre, dunque, ricorrendo in Cassazione, ha sostenuto la carenza efficacia probatori degli sms, in quanto non idonei a provare sottoscrizione e numero di cellulare del soggetto che li aveva inviati e del soggetto che li aveva ricevuti. La decisione della corteLa Corte ha, dunque, stabilito che:
In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c., il "disconoscimento" che fa perdere ad esse la qualità di prova, pur non soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 c.p.c, deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta, ma non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, comma 2, c.p.c., perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (fattispecie relativa alla valenza probatoria di alcuni sms). |
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April 2022
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