La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 9715/19, ha chiarito che l'abbreviazione "c.p." deve essere intesa come l'acronimo di "ciascuna parte". La condanna riportante tale locuzione, dunque, deve intendersi riferita a "ciascuna parte", e, dunque, in tal caso, deve ritenersi disposta non un'unica liquidazione da ripartire tra le parti ma una liquidazione riferita a ciascuna di esse, singolarmente considerata.
Con la stessa decisione, peraltro, la Corte ha evidenziato che: la procedura di correzione di errore materiale è esperibile per rimediare all'omessa liquidazione delle spese processuali nel dispositivo della sentenza, qualora l'omissione non evidenzi un contrasto tra motivazione e dispositivo, ma solo una dimenticanza dell'estensore. |
Details
Archives
April 2022
|