Di Elio Palumbieri e Massimo Zortea
Nel nostro paese l’industria alimentare si presenta come un settore particolarmente articolato. Basta dare uno sguardo ai dati Federalimentare: genera un fatturato di 132 miliardi, annovera oltre 58mila imprese, con 385mila addetti diretti ed altri 850mila impiegati nella produzione agricola a monte della filiera. È il secondo comparto assoluto dell’intero settore manifatturiero italiano. Sono numeri particolarmente consistenti, che rendono l’idea di un settore ampio ed eterogeneo per il quale non è agevole impostare una classificazione unitaria dei rischi. Proprio per tale complessa struttura, le industrie alimentari presentano esigenze di sicurezza sul lavoro peculiari e differenti rispetto ad altre industrie, in particolare dovute alla presenza di specifici fattori di rischio, che si aggiungono a quelli generici sempre presenti nell’industria. Il professionista e l’imprenditore sono preparati a rilevarli, pianificarli, gestirli? Per metterci alla prova, vediamone alcuni. Il rischio meccanico Il primo fattore di rischio da analizzare è il rischio meccanico. Parliamo, in particolare, dei rischi derivanti da agenti meccanici e dalla movimentazione manuale dei carichi e dall’uso dei macchinari e delle attrezzature da lavoro. Nel settore alimentare in effetti lo stoccaggio delle merci e la loro movimentazione manuale è una costante ed è più accentuata che in altri settori. Ma sappiamo cos’è la movimentazione manuale dei carichi? Con questo termine, la legge intende l’insieme delle “operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico in particolare dorso-lombari” (art. 167 D.Lgs. 81/2008). Il datore di lavoro, in questo caso, è tenuto ad adottare “le misure organizzative necessarie, ricorrere ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori”. Nel caso in cui, invece, ciò non sia possibile, il datore di lavoro deve adottare tutte le misure organizzative necessarie per ridurre il rischio (art. 168). Il rischio derivante da uso dei macchinari o delle attrezzature da lavoro, invece, ai sensi di legge è quello correlato: - all’utilizzo di “qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro” (art. 69) e rispettivamente - a “qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio” (art. 69). Le attrezzature di lavoro devono essere conformi alle norme comunitarie di prodotto e, se queste dovessero mancare, devono essere conformi ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V dello stesso Decreto 81. Il rischio biologico Uno dei fattori di rischio maggiormente rilevanti per l’industria alimentare è, senza dubbio, il rischio biologico che può trovare la sua fonte in animali vivi, nella lavorazione di carcasse e carni o di latte crudo, nell’utilizzo di utensili di lavoro taglienti o, infine, nell’aria confinata all’interno dei locali e, quindi, nell’inquina-mento indoor. In materia di rischio biologico l’art. 267 del Decreto 81 definisce: - agente biologico “qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni”; - microrganismo “qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico”; - coltura cellulare “il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari”. Gli agenti biologici vengono classificati dal legislatore in quattro gruppi, a seconda del rischio di infezione. Il datore di lavoro deve tener conto di tutte le informazioni disponibili relative all’agente biologico e, in particolare: “a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall'allegato XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'articolo 268, commi 1 e 2; b) dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte; c) dei potenziali effetti allergici e tossici; d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta; e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio; f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati”. Il rischio chimico Altro fattore di rischio di ampia portata nel settore alimentare è quello derivante da sostanze pericolose, in primis gli agenti chimici (titolo IX, capo I del D.Lgs. 81/2008), ma anche gli agenti cancerogeni e mutageni (capo II). Per agente chimico si intende l’insieme di “tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato”. A norma dell’art. 223 del D.Lgs. 81/2008 il datore di lavoro è tenuto a valutare i rischi determinando l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valutandone i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori tenendo in considerazione: “a) le loro proprietà pericolose; b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell'im-missione sul mercato tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modifiche; c) il livello, il modo e la durata della esposizione; d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti tenuto conto della quantità delle sostanze e dei preparati che li contengono o li possono generare; e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; di cui un primo elenco è riportato negli allegati XXXVIII e XXXIX; f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare; g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese”. Il datore di lavoro, inoltre, è tenuto ad eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi tramite: a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro; b) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate; c) riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti; d) riduzione al minimo della durata e dell'intensità dell'esposizione; e) misure igieniche adeguate; f) riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione; g) metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici (art. 224 D.Lgs. 81/2008). Formazione di atmosfere esplosive Nelle industrie alimentari è altresì rilevante il rischio connesso alla formazione di atmosfere esplosive. Si consideri infatti che, nel settore in parola, non di rado alcuni prodotti vengono stoccati in polvere. L’art. 288 del D.Lgs. 81/2008 precisa che per atmosfera esplosiva si intende “una miscela con l'aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo l’accensione, la combustione si propaga nell’insieme della miscela incombusta”. Per “condizioni atmosferiche”, invece, si intendono: “condizioni nelle quali la concentrazione di ossigeno nell’atmosfera è approssimativamente del 21 per cento e che includono variazioni di pressione e temperatura al di sopra e al di sotto dei livelli di riferimento, denominate condizioni atmosferiche normali (pressione pari a 101325 Pa, temperatura pari a 293 K), purché tali variazioni abbiano un effetto trascurabile sulle proprietà esplosive della sostanza infiammabile o combustibile”. In questo caso sarà necessario impedire la formazione delle atmosfere esplosive e, in particolare, del c.d. “triangolo del fuoco”, impedire l’accensione e infine limitare gli effetti dell’esplosione stessa. Di fronte a tutti questi rischi occorre quindi attivarsi senza ritardo per far eseguire una valutazione dei rischi a specifico contenuto alimentare. È fondamentale il ruolo degli esperti di settore (ingegnere, chimico, biologo, giurista ecc.), meglio sempre se consultati con un approccio interdisciplinare. La violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro comporta peraltro sanzioni molto pesanti, che possono essere di natura penale, civile e amministrativa. La responsabilità penale, come noto, è una responsabilità personale. Ma il D.Lgs 231/01 estende la responsabilità amministrativa da reato a carico delle imprese anche ad alcuni reati previsti in materia di sicurezza sul lavoro (art. 300). La responsabilità civile trova la sua principale norma di riferimento nell’art. 2087 c.c. il quale stabilisce che l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. La responsabilità civile può colpire sia l’impresa che la singola persona fisica avente ruoli rilevanti al suo interno ed espone questi soggetti ad oneri risarcitori spesso anche ingenti. L’art. 2 del D.Lgs. 81/2008 individua come noto tutte le figure che, anche all’interno di un’industria alimentare, hanno specifiche funzioni inerenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare, dirigente, preposto e responsabile del servizio di prevenzione e protezione a vario titolo sono tenuti a cooperare per monitorare e individuare i rischi sopra elencati, anche segnalandoli ai consulenti e dialogando con loro per la loro rimozione o contenimento. Parimenti, la responsabilità amministrativa può colpire sia enti che persone fisiche. |
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April 2022
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