Una analisi dei soggetti responsabili, delle modalità di controllo e delle tutele previste dalle norme UE Recentemente ho più volte toccato, sia su questo blog che su retroattivamente.it il tema delle D.O.P. e I.G.P.. In questo ultimo articolo dedicato al settore, quindi, non rimane che analizzare due fattori importanti: i relativi controlli e tutela.
I controlli Abbiamo già visto come al centro della definizione di D.O.P. e I.G.P. vi sia il disciplinare di produzione: le aziende, in sostanza, devono seguire tale disciplinare ma ciò che in questa sede assume rilevanza sono, appunto, i controlli sull’osservanza dello stesso. Le norme di riferimento puntano, da un lato, ad individuare le modalità di svolgimento dei controlli e, dall’altro, i soggetti responsabili degli stessi. Le modalità di svolgimento dei controlli consistono in un processo di certificazione volto a valutare che il prodotto risponda ai requisiti fissati nel disciplinare. I soggetti responsabili devono possedere requisiti di imparzialità, terzietà e professionalità e possono essere sia enti pubblici che privati con la differenza che, questi ultimi, devono a loro volta essere certificati. La tutela Ovviamente i marchi D.O.P. e I.G.P. conferiscono ai relativi prodotti una particolare tutela rinvenibile nel dettato dell’art. 13, par. 1 del reg. 510/2006. Questo prevede la tutela delle denominazioni registrate da: a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto di registrazione, nella misura in cui questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con questa denominazione o nella misura in cui l'uso di tale denominazione consenta di sfruttare la reputazione della denominazione protetta; b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione» o simili; c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi ai prodotti considerati nonché l'impiego, per il condizionamento, di recipienti che possono indurre in errore sull'origine; d) qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine dei prodotti. Le norme UE, tuttavia, non prevedono specifici strumenti tramite i quali attuare le tutele appena menzionate ma si limitano a rinviare, sul punto, alle disposizioni dei singoli ordinamenti nazionali. |
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April 2022
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