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29/1/2018

Quando è possibile indicare “Gluten Free” in etichetta?

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Ecco le regole per utilizzare i claims sui propri prodotti alimentari
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Eliminare il glutine dalla propria dieta è, ovviamente, una priorità per chi soffre di celiachia. Ma, dove ci sono delle peculiari esigenze di dieta, solitamente, ci sono anche delle norme che vengono in soccorso fornendo definizioni e contesti di applicazione.
Ebbene, nel caso di alimenti gluten free è necessario fare riferimento al Regolamento 609/2013. Questo, in particolare, ha sostituito il concetto giuridico di “alimenti destinati ad una alimentazione particolare” (ADAP) con un elenco di tipi specifici di alimenti rivolti a persone con determinate esigenze dietetiche.
Oggi, infatti, trovano specifica regolamentazione:
  • Alimenti per lattanti e baby foods,
  • Sostituti della razione alimentare giornaliera per il controllo del peso,
  • Alimenti a fini medici speciali.
Le categorie, come visto, non comprendono tutti i prodotti precedentemente qualificati come “dietetici” con la conseguenza che molti degli alimenti precedentemente rientranti tra gli ADAP, sono ora considerati come destinati alla generalità dei consumatori. Da quanto detto deriva l’applicazione di norme meno stringenti per l’etichettatura degli stessi.
Tuttavia, tra gli alimenti più importanti destinati a consumatori con problematiche sanitarie e peculiari esigenze nutrizionali non possono non annoverarsi gli alimenti “gluten free”. I produttori di questi alimenti, che possono essere caratterizzati dal claim “senza glutine” o da claims analoghi hanno una doppia esigenza: devono, infatti, enfatizzare l’assenza di un determinato prodotto come in molti altri casi (zucchero, grassi, ecc) e dall’altro devono rimarcare l’assenza di una sostanza che potrebbe essere particolarmente pericolosa per alcuni consumatori.
L’UE, sul punto, non solo ha aggiunto il claim “senza glutine” tra quelli ammessi ma ha anche previsto che le regole circa le nuove informazioni sull’assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta fossero demandate ad un apposito regolamento della Commissione. Questa, quindi, ha adottato il Regolamento n. 828/2014.
In base a questo, l’operatore che intende indicare l’assenza di glutine nel proprio prodotto dovrà seguire le seguenti prescrizioni:
  • Potrà scrivere “senza glutine” solo se il contenuto di questo non è superiore a 20 mg/kg;
  • Potrà scrivere “con contenuto di glutine molto basso” quando il contenuto di esso non è superiore a 100 mg/kg;
  • Nel caso di alimenti contenenti avena, per poter essere presentati come “senza glutine” o “con contenuto di glutine molto basso”, dovrà trattarsi di avena prodotta, preparata o lavorata in modo da evitare ogni contaminazione con segale, orzo, frumento o loro varietà incrociate e, in ogni caso, il loro contenuto non dovrà superare i 20 mg/kg;
  • Potrà aggiungersi, accanto ai claims elencati, la dicitura “adatto alel persone intolleranti al glutine” o “adatto ai celiaci”;
  • Potrà scrivere “specificamente formulato per celiaci” solo quanto l’alimento è estato prodotto, lavorato o preparato con lo specifico scopo di ridurre il tenore di glutine di uno o più ingredienti ovvero di sostituire gli ingredienti contenenti glutine con altri che ne sono privi.
Le diciture appena menzionate, tuttavia, non possono in ogni caso essere inserite sull’etichetta di alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento poiché in questi è sempre vietato l’utilizzo di glutine.

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