Se il processo civile si svolge in Italia deve essere regolato dalla legge italiana (art. 12 della L. 31 maggio 1995 n. 218) e la procura alle liti, ove rilasciata all'estero, deve avere i requisiti di forma e di sostanza previsti dall'ordinamento interno italiano (art. 83 c.p.c. e art. 2703 c.c.). L'art. 83 c.p.c. prevede che la procura generale alle liti debba avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata. Di conseguenza, quanto alla scrittura privata autenticata, il pubblico ufficiale deve attestare che il documento è stato firmato in sua presenza dopo aver preventivamente accertato l'identità del sottoscrittore (CASS. SS.UU. 3410/2008). Nella fattispecie esaminata dalla Law Boutique Palumbieri e portata all'attenzione del Tribunale di Trani, la procura generale alle liti risultava rilasciata in un luogo imprecisato in data antecedente (sia pure di un solo giorno) rispetto a quella della autentica notarile, ciò inducendo il ragionevole dubbio sulla attività certificativa del Notaio, consistente nella dichiarazione che il documento era stato firmato in sua presenza. Il Tribunale ha statuito la nullità della procura concedendo alla parte interessata un termine perentorio (ai sensi dell'art.182 c.p.c.) per produrre una nuova e valida procura alle liti (CASS. CIV. 8174/2018).
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April 2022
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