L'art. 52 c.p.i. individua le rivendicazioni quali limiti della protezione. La descrizione e i disegni, utili ad interpretare le rivendicazioni, non possono integrare il significato di queste e neppure sono idonee ad estendere l'oggetto del brevetto.
Cosa accade, però, in caso di divergenza tra descrizione e quanto rivendicato? In tal caso, l'articolo 79 c.p.i. consente al titolare del brevetto di riformularlo, aggiungendo nuovi elementi. La riformulazione può anche essere sottoposta ad un giudice nel giudizio di nullità a patto, però, che la riformulazione rimanga entro i limiti del contenuto della domanda di brevetto quale inizialmente depositata e non estenda la protezione conferita dal brevetto concesso. Occorre quindi tenere in considerazione due limiti: la fonte delle informazioni, corrispondente alla domanda iniziale e l'oggetto del brevetto che si concretizza nell'ambito di protezione conferito dalle rivendicazioni originarie. Così interpretata, la norma garantisce che la riformulazione non porti ad una estensione della protezione originaria. |
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April 2022
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