Di Elio Palumbieri e Massimo Zortea
La cultura alimentare è in rapida evoluzione, anche grazie alla velocità di trasporto di ingredienti e cibi nonché di comunicazione di informazioni ed idee, oltre alla necessità di ricercare sempre nuove soluzioni alimentari per sopperire alla scarsità di risorse. Due delle conseguenze destinate ad avere grande diffusione sono da un lato il crescente numero di alimenti nuovi (c.d. novel food) introdotti sui nostri mercati e dall’altro la spinta al consumo di alimenti geneticamente modificati, sia per il consumo umano diretto sia per il loro utilizzo nelle filiere delle carni e degli altri prodotti di origine animale. Un'altra rilevantissima innovazione è quella della lotta agli sprechi alimentari, che ha conosciuto recenti sviluppi normativi di cui potremo occuparci in seguito. Ma quali sono le modalità attraverso le quali i nuovi alimenti e gli alimenti geneticamente modificati possono entrare sul mercato europeo? Vediamo una rapida sintesi delle principali norme comunitarie in materia. Nuovi alimenti: regolamento n. 2283/2015 La disciplina dei nuovi alimenti è interamente contenuta all’interno del reg. 2283/2015, che entrerà in vigore nel 2018. Il regolamento abroga e sostituisce i regolamenti 258/97 e 1852/2001. Il primo dei due, peraltro, riguardava non solo i nuovi alimenti ma anche gli OGM e, più in generale, tutti gli alimenti non presenti in natura e frutto di attività di Ricerca&Sviluppo in ambito alimentare. L’ambito di applicazione del regolamento 2283/2015 è, invece, ristretto ai nuovi alimenti. L’art. 3 individua due macro categorie di nuovi alimenti: da un lato gli alimenti definiti “nuovi” perché mai utilizzati come cibo prima del 15 maggio 1997 e dall’altro gli alimenti tradizionali provenienti da un paese terzo e costituiti, isolati o prodotti da microorganismi, funghi o alghe, da piante o da parti delle stesse nonché alimenti costituiti, isolati od ottenuti a partire da animali o da parti dei medesimi o da colture cellulari o tessuti derivanti da animali, piante, microorganismi, funghi o alghe. Il regolamento, inoltre, specifica che gli alimenti di questa seconda categoria devono derivare dalla produzione primaria. Il controllo sulla conformità del nuovo alimento che si intende immettere sul mercato alle norme del regolamento spetta agli OSA i quali, in caso di dubbio, consultano lo stato membro in cui intendono commercializzare il prodotto. Lo Stato membro, a sua volta, può consultare gli altri Stati membri e la Commissione. A norma degli artt. 6 e 8 la Commissione dovrà istituire (entro il 1° gennaio 2018) e aggiornare un elenco dell’Unione contenente i nuovi alimenti autorizzati ad essere commercializzati nel mercato interno. L’art. 7 prevede, inoltre, che tale inserimento debba tener conto non solo dell’assenza di rischi per la salute umana ma anche dell’inidoneità ad indurre in errore i consumatori circa l’uso previsto dell’alimento. Il fulcro del regolamento, tuttavia, rimane il capo III titolato “procedure di autorizzazione di un nuovo alimento”. In particolare, occorre distinguere tra le procedure valide in via generale e quelle, invece, previste per il caso specifico dell’introduzione nel mercato interno di prodotti tradizionali da paesi terzi. Nel primo caso è la Commissione ad essere al centro dell’intero procedimento: riceve la richiesta di autorizzazione, la mette a disposizione degli Stati membri senza ritardo, pubblica una sintesi delle informazioni contenute nella richiesta e può richiedere un parere all’EFSA (l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare), che deve provvedere entro nove mesi dalla data di ricezione della domanda (sempre che l’Autorità non richieda ulteriori informazioni: in tal caso, infatti, il termine può essere prolungato). Trascorsi sette mesi dalla pubblicazione del parere da parte dell’Autorità o, nel caso in cui la Commissione non ne abbia fatto richiesta, dal momento della ricezione della domanda, spetta sempre alla Commissione presentare al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi (istituito dall'articolo 58, paragrafo 1, del Reg. 178/2002) una proposta di atto di esecuzione che autorizza l’immissione sul mercato del nuovo alimento (art. 12), aggiornando l’apposito elenco. Nel caso, invece, dell’immissione nel mercato interno di alimenti tradizionali da paesi terzi, è previsto un procedimento differente: il richiedente può presentare una – più semplice – notifica alla Commissione, la quale deve, entro un mese, inoltrare tale notifica agli Stati membri e all’Autorità. Questi, entro quattro mesi dalla data di notifica, possono presentare obiezioni motivate relative alla sicurezza dell’alimento e, in tal caso, la Commissione non autorizza l’immissione dell’alimento e non aggiorna l’elenco. In assenza di obiezioni entro quattro mesi dalla notifica, invece, la Commissione autorizza l’immissione sul mercato e aggiorna l’elenco. Nel caso in cui, come visto, la procedura azionata dalla notifica dovesse sortire esito negativo, l’art. 16 prevede che il richiedente possa comunque presentare richiesta di autorizzazione fornendo, ovviamente, tutte le informazioni ulteriormente necessarie. Alimenti geneticamente modificati: i regolamenti nn. 1829/2003 e 1830/2003 L’analisi della materia europea inerente agli alimenti geneticamente modificati non può che partire dal regolamento 1829/2003. Ribadite, nei considerando, le preoccupazioni circa la salute dei cittadini e la tutela della vita e della salute umana, il regolamento specifica che “gli alimenti e i mangimi che contengono organismi geneticamente modificati o sono costituiti o prodotti a partire da tali organismi, dovrebbero essere sottoposti a una valutazione della sicurezza tramite una procedura comunitaria prima di essere immessi sul mercato comunitario”. L’art. 2 rinvia all’art. 2 punto 2 della direttiva 2001/18/CE per la definizione di OGM: organismo geneticamente modificato deve intendersi “un organismo, diverso da un essere umano, il cui materiale genetico è stato modificato in modo diverso da quanto avviene in natura con l’accoppiamento e/o con la ricombinazione genetica naturale”, ad esclusione degli organismi ottenuti tramite le tecniche della mutagenesi e della fusione cellulare (inclusa la fusione di protoplasti) di cellule vegetali di organismi che possono scambiare materiale genetico anche con metodi di riproduzione tradizionali. Gli OGM non devono essere nocivi per la salute umana, per la salute degli animali o per l’ambiente, non devono trarre in inganno i consumatori e non devono differire dagli alimenti che intendono sostituire in misura tale che il loro consumo normale sarebbe svantaggioso per i consumatori sul piano nutrizionale (art. 4 par 1). Chi intende immettere in commercio un OGM destinato all’alimentazione umana o un alimento che contiene o è costituito da OGM deve ottenere apposita autorizzazione, dopo aver dimostrato il rispetto dei requisiti appena citati. La domanda di autorizzazione deve essere presentata all’autorità nazionale competente di ciascuno Stato membro. L’autorità deve informare l’EFSA fornendole anche tutte le informazioni supplementari fornite dal richiedente. L’EFSA informa gli altri Stati membri e la Commissione mettendo anche a disposizione del pubblico un dossier sintetico. L’EFSA deve, inoltre, esprimere il suo parere entro 6 mesi (prorogabili nel caso siano necessarie ulteriori informazioni). La Commissione, entro 3 mesi dal ricevimento del parere dell’Autorità, sottopone al Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali un progetto di decisione da prendere in merito alla domanda. C’è da sottolineare, però, che – anche quando l’autorizzazione viene concessa – deve poi essere rinnovata a cadenza decennale e i titolari della stessa sono tenuti non solo a conformarvisi in toto non commercializzando prodotti che non rientrano nell’autorizzazione e monitorando continuativamente il prodotto immesso sul mercato, ma anche ad informare immediatamente la Commissione di qualsiasi nuova informazione scientifica o tecnica che potrebbe variare la valutazione sulla sicurezza dell’alimento in questione. Per questi motivi l’art. 10 prevede la possibilità di modificare, sospendere e revocare le autorizzazioni: sulla questione, sollevata dal richiedente, da uno Stato membro o dalla Commissione, si pronuncia l’EFSA. A norma dell’art. 34, inoltre, quando i prodotti autorizzati possono comportare un rischio per la salute umana, degli animali o su parere dell’EFSA (come appena visto) l’autorizzazione può essere sospesa o modificata celermente, tramite le procedure d’urgenza previste dagli articoli 53 e 54 del regolamento n. 178/2002. In base all’art. 53 la Commissione dispone di svariati poteri: sospendere l’immissione sul mercato (per prodotti di origine comunitaria) o le importazioni (per prodotti importati da un paese terzo), imporre condizioni all’utilizzo o adottare ogni altra misura provvisoria adeguata. L’art. 54 a sua volta prevede che, qualora uno Stato membro informi la Commissione circa i rischi derivanti dall’utilizzo dell’alimento e questa non agisca a norma del precedente art. 53, lo Stato possa adottare autonomamente le misure cautelari provvisorie. Ulteriore argomento particolarmente rilevante è quello dell’etichettatura degli OGM. Bisogna fare riferimento agli artt. 12 e 13 del regolamento 1829/2003. Si noti che tali norme non si applicano agli “alimenti che contengono materiale che contiene, è costituito o prodotto a partire da OGM presenti in proporzione non superiore allo 0,9% degli ingredienti alimentari considerarti individualmente o degli alimenti costituiti da un unico ingrediente, purché tale presenza sia accidentale o tecnicamente inevitabile” (art. 12). Quanto alle informazioni da riportare, in etichetta deve essere specificato l’ingrediente geneticamente modificato e si devono precisare le differenze con l’alimen-to tradizionale dal punto di vista della composizione, dei valori o effetti nutrizionali, dell’uso previsto e delle implicazioni per la salute di certi segmenti della popolazione; infine occorre indicare se un alimento può dare luogo a preoccupazioni di ordine etico o religioso (art. 13). L’altro regolamento maggiormente significativo in materia è il n. 1830/2003 che contiene norme sulla tracciabilità dei prodotti OGM. È previsto che, sin dalla prima fase dell’immissione in commercio, gli operatori debbano assicurare la trasmissione per iscritto all’operatore che riceve il prodotto delle seguenti informazioni: a) indicazione che il prodotto contiene OGM o è da essi costituito; b) indicazione degli identificatori unici assegnati agli OGM. L’identificatore unico è un codice numerico o alfanumerico che consente di distinguere in maniera precisa ciascuna specie di OGM. Peraltro tali informazioni devono essere trasmesse per iscritto anche nelle fasi successive. |
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April 2022
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