Qualche giorno fa vi avevamo parlato della ritenuta di acconto del 21% sui canoni degli affitti turistici. Ebbene il Tar del Lazio, con ordinanza 5442/2017, ha respinto l’istanza di Airbnb che aveva chiesto di annullare il relativo provvedimento.
Il giudice, infatti, ha bocciato le argomentazioni dell’azienda per le seguenti motivazioni: 1) i denunciati effetti distorsivi della concorrenza, derivanti dalla imposizione degli obblighi di versamento della ritenuta in esame, sono, per quanto riguarda il rischio di perdita di clientela a favore di altri concorrenti, meramente eventuali. In questo punto il TAR ha evidenziato che, in realtà, Airbnb potrebbe, solo in via eventuale, subire un danno dal versamento della ritenuta. Nessuna certezza, infatti, può ritenersi sussistente sul punto. 2) per quanto riguarda inoltre gli oneri di riconversione e riorganizzazione imprenditoriale, ai fini di ottemperare alle misure previste dal provvedimento impugnato, essi non sono stati esattamente quantificati e, presumibilmente, non sono di entità tale da pregiudicare la competitività dell'azienda, considerato il suo volume d'affari in Italia, come indicato in ricorso. Nel secondo punto il Giudice ha evidenziato che, pur dovendo Airbnb sostenere delle spese per riorganizzare l’azienda al fine di adempiere all’obbligo di versamento della ritenuta, tali spese non possono in alcun modo pregiudicare la competitività dell’azienda, specie se si considera il suo volume di affari in Italia. 3) le misure attinenti agli obblighi di versamento della ritenuta non si palesano discriminatorie laddove esse ragionevolmente si applicano solo agli intermediari che intervengono nel pagamento del canone di locazione. In questo punto il TAR ha sottolineato che le misure non possono essere ritenute discriminatorie: queste si applicano, infatti, solo a quegli intermediari che, in qualche modo intervengono nel pagamento del canone. 4) Ritenuto infine che, nella comparazione tra i diversi interessi pubblici e privati coinvolti, appare comunque prevalente l'interesse pubblico al mantenimento degli effetti del provvedimento in esame, al quale peraltro gli altri operatori del mercato si sono già adeguati, fermo restando che l'amministrazione potrà, nella sua discrezionalità, valutare l'opportunità di concedere alla parte ricorrente un breve termine per effettuare gli adempimenti e i pagamenti in scadenza alla data del 16 ottobre 2017, che la parte ricorrente ha dichiarato di non aver assolto in considerazione delle aspettative legate alla presente vicenda giudiziaria. Infine, il Giudice ha ammesso la possibilità, per l’amministrazione, di concedere ad Airbnb un periodo di tempo utile ad adeguarsi alla norma. La società, infatti, non lo aveva fatto precedentemente proprio in attesa della decisione qui commentata. |
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April 2022
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