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30/3/2017

Etichetta dei vini: cosa deve indicare

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di Massimo Zortea e Elio Palumbieri
A chi interessa l’etichettatura dei vini? L’argomento, apparentemente, sembra la classica materia da ristretti addetti ai lavori: produttori, distributori, esercenti e loro consulenti. Può interessare ai liberi professionisti? E agli imprenditori al di fuori del comparto vitivinicolo?
Se poniamo la domanda in modo leggermente diverso, ci daremo risposte sorprendenti: a cosa serve l’etichettatura dei vini?
In primo luogo, ha la funzione di tutelare il consumatore. Costituisce, quindi, materia di assoluto interesse per produttori, imbottigliatori, importatori/esportatori ma anche per tutta la vasta gamma di fruitori. E per i loro consulenti: tecnici, legali, contabili, commerciali eccetera.
L’interesse è sia positivo, nel senso di incremento delle proprie potenzialità di produzione (qualità e quantità) e fatturato, sia negativo, nel senso di attenta valutazione dei rischi connessi alla violazione delle norme vigenti e dei conseguenti costi.
Vediamo dunque innanzitutto quali sono gli elementi che devono essere obbligatoriamente riportati in etichetta.
In primis è opportuno sottolineare che, per essere definita “vino”, una bevanda deve necessariamente essere prodotta tramite processo di fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche o di mosti di uve e deve avere un contenuto alcolometrico compreso tra il 9%vol e il 15%vol (Regolamento UE 479/2008).
Il volume nominale e la percentuale di alcol su volume rappresentano le prime due categorie di informazioni obbligatorie in etichetta.
Il volume nominale deve essere espresso in “l”, “cl” o “ml” con un’altezza variabile a seconda della quantità presente: 6 mm in caso di contenuto superiore ai 100 cl, 4 mm se inferiore a 100 cl e superiore a 20 cl, 3 mm se compreso tra 20 cl e 5 cl, 2 mm se inferiore a 5 cl. L’indicazione va accompagnata dal simbolo “e” che indica il rispetto delle modalità di controllo per la misurazione della quantità nominale. Il simbolo deve avere una grandezza di 3 mm ed essere nello stesso campo visivo della quantità.
La percentuale di alcol sul volume va indicata in etichetta, anche in questo caso, con grandezza variabile a seconda della percentuale di alcol effettiva: nel caso in cui il volume sia superiore a 100cl i caratteri devono avere altezza minima di 5 mm; nel caso in cui sia compreso tra i 100cl e i 20cl devono avere altezza minima di 3 mm; l’altezza dev’essere almeno di 2 mm se il valore nominale è pari o inferiore a 20 cl. È, in ogni caso, prevista una soglia di tolleranza pari allo 0,8% per i vini DO e IG invecchiati in bottiglie per oltre tre anni, per i vini frizzanti, frizzanti liquorosi, da uve stramature, per i vini liquorosi, per i vini spumanti, spumanti di qualità e spumanti gassificati.
Elemento obbligatorio di particolare rilevanza è quello relativo alla denominazione di vendita. La denominazione di vendita indica il prodotto contenuto nella bottiglia. La denominazione “vino” viene utilizzata per i vini varietali (vini senza IG o DO) mentre le denominazioni “vino rosso”, “vino rosato” o “vino bianco” possono essere utilizzati solo nel caso in cui si tratti di prodotti DO o IG. I vini varietali, inoltre, possono essere prodotti solo con uno dei sette vitigni internazionali indicati dall’allegato 4 del D.M. 13 agosto 2012: Cabetfranc, Cabernet Sauvignon, Cabernet, Chardonnay, Merlot, Sauvignon, Syrah.
I vini DO o IG devono indicare le espressioni “di origine protetta” (o le sigle D.O.C., D.O.P., D.O.C.G.) o “Indicazione Geografica Protetta” (o le sigle I.G.T., I.G.P.) seguite dal nome della DO o della IG. Eventualmente dopo queste indicazioni possono essere inserite le menzioni “riserva”, “classico” o “superiore” ma la loro grandezza non deve superare quella della denominazione.
Altro elemento obbligatorio è quello relativo all’indicazione dell’azienda imbottigliatrice. La questione è particolarmente rilevante sotto il profilo della tutela del consumatore. Scopo della previsione è, infatti, rendere più semplice per il consumatore rintracciare l’ultimo anello della filiera produttiva (l’imbottigliatore) il quale, ovviamente, avrà poi diritto di regresso sul produttore nel caso di risarcimento del danno da prodotto difettoso. Nel caso di vino importato, in etichetta deve essere indicato il nome dell’importatore e non quello dell’imbottigliatore. L’indicazione del nome deve avvenire tramite nome o ragione sociale indicata per esteso oltre a comune e stato membro di appartenenza, preceduti dai termini “imbottigliato da”. Al posto dell’imbottigliatore è, inoltre, possibile utilizzare un codice ICQRF (un codice identificativo dell’azienda).
In etichetta deve essere riportata anche l’indicazione del lotto. Si tratta di un aspetto particolarmente rilevante in quanto il numero di lotto è, insieme all’indicazione dell’imbottigliatore, il primo elemento utile alla rintracciabilità del prodotto. Infatti il numero di lotto indica un insieme di unità di vendita di bottiglie che sono prodotte in circostanze identiche.  Le unità di vendita, quindi, vengono contraddistinte da un codice che viene scelto dall’imbottigliatore (o dal produttore, a seconda dei casi) e apposto in etichetta.
È obbligatoria anche l’indicazione della provenienza. È elemento necessario dell’etichetta a norma dell’art. 55 Regolamento 607/2009 e deve essere espressa con diciture quali “vino di” o “prodotto in”. Nel caso in cui il vino provenga da più paesi UE dovrà essere indicata la dicitura “vino della Comunità europea” o “miscela di vini di diversi Paesi della Comunità europea”. Se il vino proviene da Paesi extra-UE la dicitura dovrà essere “miscela di diversi Paesi non appartenenti alla Comunità europea”. I vini DO/IG devono riportare la dicitura “vino di” o “prodotto in”, completati dall’indicazione dello Stato di provenienza delle uve.
Il vino può contenere sostanze in grado di causare, in alcuni soggetti, reazioni allergiche. Per questo motivo l’etichetta deve indicare l’eventuale presenza di allergeni e, in particolare, di solfite, anidride solforosa, uovo, proteina dell’uovo, derivati dell’uovo, lisozima dell’uovo, ovoalburmina, latte, derivati del latte, proteina del latte.
Oltre agli elementi obbligatori, in etichetta possono essere presenti anche elementi facoltativi. In particolare, al settore vitivinicolo si applicano la direttiva 2000/13/CE e il Regolamento (UE) n. 1169/2011 i quali prevedono che le informazioni non obbligatorie presenti in etichetta non devono indurre in errore il consumatore su caratteristiche e/o proprietà che il prodotto non possiede, non devono essere ambigue o confuse e, ove necessario, devono essere basate su dati scientifici pertinenti. 

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